Mercoledì, 21 Agosto 2019 - 12:00am

Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019

Mercoledì 21 Agosto 2019

pubblicato ai sensi dell’articolo 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio”.

- SOSPENSIONE DEI MUTUI -

Data di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto www.bancodesio.it: 21/08/2019

Informiamo la clientela che, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in oggetto, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Modalità di applicazione

I soggetti interessati possono richiedere la sospensione delle rate presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, apposita richiesta, da predisporre e consegnare, unitamente alla certificazione prevista dalla sopra menzionata Ordinanza, alla Filiale presso la quale è radicato il relativo rapporto di mutuo ed esercitando l’opzione per la sospensione della sola quota capitale o dell’intera rata del mutuo.

I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.


Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

  • Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
  • Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
  • Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio con gli effetti della sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate per un mutuo a tasso fisso sospeso a partire dalla data del 10.09.2019 e sino al 10.09.2010 (data assunta a titolo esemplificativo)

Mutuo erogato il 20/12/2016
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,50%
Durata: 10 anni, scadenza 10/01/2027
Numero rate da rimborsare: 120
Periodicità rata: mensile
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 901,41 euro
Scadenza prima rata sospesa: 10/09/2019 Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 75.584,92 euro
Importo rata periodo sospensione: 94,48 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 10/09/2020) 901,41 euro
Scadenza finale mutuo: 10/01/2028

Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.

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Ultima modifica 21/08/2019